Mafia capitale. Il 416 bis: un articolo scritto male da riformulare
Oggi il nostro direttore, Aldo Giannuli, in vista dell’uscita del suo ultimo libro (“Mafia mondiale”, Ponte alle Grazie), ci parla dell’ultima pronuncia della Cassazione su quella che una volta potevamo chiamare Mafia Capitale e perché adesso non possiamo più chiamarla così. Buona lettura!
Questa pronuncia della Cassazione su Mafia capitale arriva quasi in perfetta coincidenza con il mio prossimo libro (“Mafia mondiale”, Ponte alle Grazie) che uscirà il 14 novembre prossimo. In questo libro esamino le principali organizzazioni criminali del Mondo ed i loro nessi (Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta, Cosa Nostra Usa, Mafia turca, albanese, russa, nigeriana, cartelli colombiani e messicani, Triadi e Jakuza) e mi occupo in gran parte proprio di stabilire cosa è Mafia e cosa non lo è.
Spesso si fa confusione e si pensa che Mafia sia sinonimo di criminalità organizzata (per lo meno da certe dimensioni quantitative in su), ma così non è: va da sé che ogni Mafia sia criminalità organizzata, ma non è vero il contrario, non ogni organizzazione criminale è Mafia. E il discrimine non è neppure quante persone sono organizzate, quale sia il volume di traffici, quanti morti procura questa o quella organizzazione. La Mafia è una cosa precisa, con requisiti che non hanno le organizzazioni criminali di “diritto comune”. Una Mafia è una costruzione culturale, ha carattere non transitorio ma perenne, ha suoi codici di comportamento ed una propria “etica” (se mi si passa il termine), agisce per ragioni di lucro ma non solo, anche di potere, cerca di adattarsi all’ambiente e di adattare l’ambiente a sé, di conseguenza, cerca il consenso e soprattutto, pensa in termini strategici, cosa molto rara fra le organizzazioni criminali di diritto comune.
Il che non vuol dire che queste ultime non possano avere una pericoliosità sociale comparabile ad un mafia, ad esempio, i cartelli latino americani non sono delle Mafie perché non hanno diversi dei requisiti che abbiamo elencato, ma non per questo possono essere considerati alla stregua di associazioni a delinquere di limitata pericolosità sociale. E lo stesso discorso si può fare per la malavita marsigliese, per la Banda della Magliana, per i clan Turatello, per la Sacra Corona unita che hanno una evidentissima pricolosità.
I nostri problemi nascono da questa particolare scrittura dell’articolo 416 bis che parla di associazioni a delinquere “di stampo mafioso”. Questo articolo venne introdotto nel codice nei primissimi anni ottanta e riflette la cultura criminologica del tempo, quando occorreva ancora lottare per ottenere che si riconoscesse l’esistenza della Mafia e che essa aveva un carattere soggettivo ed organizzato e non era solo un dato genericamente culturale o un nodo di essere della sicilianità. Fu giustissima quella battaglia che è poi durata altri venti anni in sede giurisprudenziale per ottenere una sentenza che riconosca la Mafia come un soggetto unitario coordinato da un centro decisore al vertice della piramide.
Ma questo esponeva anche il rischio di interpretazioni molto distanti fra loro. Il tutto aggravato da quell’infelicissima dizione “di stampo mafioso”: cosa significa “di stampo”? Che ci siano somiglianze e dunque si tratti di una sorta di simil-mafie? O che si debba trattare di organizzazioni che abbiano esattamente le stesse caratteristiche di un astratto idealtipo mafioso? O che se ne possa parlare se ci sono un certo numero di punti in comune con un preciso modello concreto, come quello della Mafia siciliana? Così vengono fuori sentenze come quella dell’indimenticato dottor Carnevale che decideva che la Banda della Magliana non era una Mafia perché non aveva i rituali di iniziazione e si riuniva in un bar e non in una sede deputata alle sedute. Come se questo avesse un qualche rilievo sul piano della pericolosità sociale.
Quella dizione “di stampo mafioso” ha creato molta confusione ed è stata il comodissimo rifugio di tanti giudici (come dire?) .. troppo garantisti.
E’ il momento di piantarla con le vertenze terminologiche e di darci una norma penale chiara ed incontrovertibile che preveda l’aggravante specifica di “particolare pericolosità sociale” di una organizzazione, senza pedere tempo su quantosomigli ad una Mafia o no. La banda Carminati & c. non sarà una Mafia (neanche io lo sosterrei) ma quanto a pericolosità sociale non è da meno per il numero di persone, per la valenza intimidatoria, per il volume d’affari, per i rapporti con le organizzazioni maggiori, mafie incluse e, dunque, meriterebbe la pena che i giudici di secondo grado avevano irrogato.
Dunque togliamo ogni riferimento alla Mafia, affogando tutto in una generica lorra al grande crimine organizzato? Nemmeno per sogno! Questa distinzione fra Mafia e criminalità organizzata di diritto comune, che in sede penale crea solo confusione, torna invece utilissima in sede di contrasto preventivo al crimine: proprio perché la Mafia è una costruzione culturale, questo offre molte fessure in cui infilare la lama del contrasto di polizia, politico e culturale. La Mafia, in sede processuale, deve avere la legnata repressiva necessaria, ma questo non basta a sradicarla, serve un costrasto sofisticato al livello della sua complessità.