Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Top

Il diritto liberal-progressista di Ruth Ginsburg

Ginsburg

Il diritto liberal-progressista di Ruth Ginsburg

Il 18 settembre 2020 è morta Ruth Bader Ginsburg, “la prima donna ebrea” ad essere nominata giudice della Corte Suprema statunitense e grande figura-simbolo del progressismo liberale. Già in vita era diventata “un mito […] al punto da essere considerata fondamentale per il destino delle donne americane [ed essere] inserita fra le 100 donne più potenti”.[1] La sua scomparsa è stata accolta con commozione da molte figure politiche ed intellettuali di tutto il mondo. Per esempio, Bill Clinton, che la nominò giudice, in un cinguettio la ha definita “straordinaria”, sostenendo che la sua “vita ed opinioni fondamentali ci hanno fatto avvicinare ad un’unione più perfetta”. Sua moglie Hilary Clinton ha detto che Ginsburg “ha lastricato la via a così tante donne, me inclusa”. Il presidente francese Macron ha detto che ella è una “donna veramente eccezionale”, che ha “combattuto per la giustizia, l’eguaglianza di genere e il rispetto per i diritti fondamentali”. Il primo ministro canadese Trudeau la ha descritta come una “profonda e impavida sostenitrice delle donne, dell’uguaglianza e della giustizia”, il presidente della Commissione Europea von der Leyen ha cinguettato che Ginsburg “ha dimostrato che le donne appartengono a tutti i luoghi di potere in cui le decisioni vengono prese”, mentre Meghan, la duchessa di Sussex, ha dichiarato che il giudice è stato “una vera ispirazione per me sin da quando ero una ragazza”[2]; eccetera, eccetera.

In effetti, la “piccola grande” giudice statunitense ha effettivamente condizionato l’evoluzione del diritto e della giurisprudenza non solo nordamericana, ma anche del mondo anglosassone ed europeo, in senso liberal-progressista; senso, questo, che funge attualmente da modello di base per l’interpretazione giuridica dei concetti che formano i cosiddetti “valori occidentali”. Ma quale fu la riflessione ideologica che guidò la sua opera?

A detta della stessa Ginsburg, sono essenzialmente due le cose che hanno influenzato il suo lavoro di giudice: il suo essere ebrea, poiché “la richiesta di giustizia scorre in tutta la storia e la tradizione ebraiche”, e l’esperienza del “movimento dei diritti civili degli anni ’50 e ’60”.[3] L’evoluzione della giurisprudenza in senso liberal-progressista, che Ginsburg ha con particolare efficacia sanzionato e promosso, ha portato all’approvazione, difesa e promozione di quelli che Ratzinger ebbe modo di definire negativamente i “nuovi diritti”: aborto, immigrazione, divertimento acefalo, rispetto assoluto delle preferenze e delle volizioni dell’individuo, libero consumo di droghe, ecc. Ginsburg fu femminista, egualitaria, favorevole agli sdoganamenti giuridici di temi allora ritenuti spinosi ma ora ritenuti ovvi, naturali e giusti quali l’aborto, il matrimonio tra persone dello stesso genere (Ginsburg preferì sempre la parola “genere” a “sesso”) e delle varie istanze dei gruppi LGBT; pro-immigrazione di massa, a favore dell’eguaglianza giuridica tra uomo e donna, contro ogni discriminazione di genere o razziale ma favorevole a discriminazioni positive che favoriscano donne e minoranze sessuali e razziali in una società tradizionalmente bianca e patriarcale.

Tuttavia, il problema della doppia stella polare che guidò l’azione di Ginsburg (riflessione ebraica e marxista degli anni ’50 e ’60) fu che, seppur partendo dalla corretta constatazione che la società di allora fosse ingiustamente patriarcale e autoritaria, finì per ritenere che per ottenere l’emancipazione della donna e delle minoranze bisognasse distruggere i rimasugli dell’etica e del modo di produzione borghesi, che fino ad allora si erano appunto caratterizzati per essere patriarcali ed autoritari. Ma questa conclusione fu sciaguratamente raggiunta nel momento storico in cui, come rilevò successivamente Zygmunt Bauman, il modo di produzione capitalistico stava passando da un modo di produzione autoritario, solido, nazionale e patriarcale ad uno femminile, liquido, globalista e permissivo. Ragion per cui il Capitale non poteva che desiderare di affrancarsi da quei modi di produzione e dall’etica di tipo borghese, autoritario e nazionale con cui fino ad allora si era sviluppato, ma che gli erano ormai diventati d’impiccio per il suo ulteriore approfondimento. Come annota Costanzo Preve, l’“identificazione frettolosa fra borghesia e capitalismo” fatta negli anni ’50-’60 generalizzò “l’idea che i residui ‘autoritari’ dell’educazione e della cultura borghese fossero funzionali alla piena realizzazione del consumismo capitalistico[4], col risultato che quella riflessione finì per lavorare per il re di Prussia ed emancipare non la donna e le minoranze, ma il Capitale dai paletti da cui aveva bisogno di affrancarsi. Per esempio, la giusta riflessione sulla emancipazione e sul riconoscimento della dignità e del lavoro della donna portò all’identificazione del suo non mercificabile ruolo di madre e di moglie come un qualcosa di intrinsecamente maschilista e patriarcale, e all’idea che il pieno ingresso della donna nel mercato del lavoro liquido, precario e flessibile fosse emancipatorio. La famiglia naturale in quanto tale fu interpretata come un rimasuglio dell’etica borghese e maschilista e perciò ritenuta nemica del processo emancipativo della donna e delle altre cosiddette minoranze sessuali.

Ora, la traduzione giuridica di questa sciagurata equiparazione non ha che potuto rafforzare a sua volta la suddetta riflessione non solo nel Nordamerica, ma anche in Europa, degenerando in un circo vizioso. Negli ultimi anni, infatti, il diritto comunitario europeo si è fatto sempre più promotore delle istanze liberal-progressiste per cui Ginsburg fece da battistrada negli Stati Uniti. Si prenda ad esempio l’evoluzione della giurisprudenza europea sulla diritto alla famiglia. Con la sentenza Christine Goodwind v. United Kingdom del 2002, la Corte Europea ha rifiutato l’approccio comunemente definito “essenzialismo biologico” per quanto concerne il riconoscimento legale del sesso di una persona, sostenendo che “è indifendibile” la posizione che “definisce legalmente l’identità di genere solamente sulla base dei cromosomi”, aggiungendo anche che “è necessario adottare una definizione più generosa che tenga conto di tute le circostanze di ogni caso individuale”.

La Corte Europea ha successivamente ribadito e confermato tale posizione più e più volte, aggiungendo che tutti gli Stati membri devono offrire procedure “efficaci ed accessibili” per procedere al “cambio legale del genere” (Hämäläinen v. Finland) e che il cambio di genere è un fondamentale “diritto all’autodeterminazione sessuale” (Van Kuck v. Germany). L’11 luglio 2020, nella sentenza Y.T. v. Bulgaria, la Corte Europea ha condannato la Bulgaria per discriminazione nei confronti di Y.T., (una persona nata femmina, che si sente uomo e che si è fatta asportare il seno, che convive con una donna la quale ha dato alla luce un bambino tramite inseminazione collo sperma donato da un terzo, e per il qual bambino Y.T. sostiene di ricoprire la figura di padre), per non averle permesso di cambiare il proprio genere da donna a uomo nei registri civili dello Stato. Infatti, per quanto la legge bulgara non preveda la possibilità di cambiare il proprio sesso civico, la Bulgaria è stata ritenuta colpevole di non aver tenuto in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza, che ha decretato che l’autodeterminazione legale della propria sessualità è parte dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo – precisamente del diritto alla vita privata ed alla vita familiare.

Insomma, è indubbio che l’evoluzione della giurisprudenza sia andata di pari passo con una certa riflessione culturale avvenuta nella seconda metà del XX secolo, e che gli obblighi giuridici che tale evoluzione comporta implicherà che in futuro sarà sempre più difficile difendere, anche dal punto di vista legale, posizioni ed idee dissonanti da quelle liberal-progressiste – quali il valore della famiglia naturale, la potenza etica dello Stato, ecc. Il certosino lavoro compiuto da Ginsburg è indubbiamente risultato organico e funzionale alla ristrutturazione della società patriarcale e borghese all’interno di un capitalismo liquido, antiautoritario e ultraindividualista. I liberal-progressisti possono a ragione sostenere di aver appena perso una figura di enorme importanza, ma non prima che ella riuscì a completare l’opera di traduzione giuridica e di cementificazione legale delle problematiche riflessioni che hanno guidato il suo lavoro, e che ora ci ha lasciato in eredità.


[1] Non firmato, “RGB, la ‘rapper’ della giustizia Usa mito delle donne”, il Giornale, ed. 20 settembre 2020, p. 16

[2] https://www.nbcnews.com/news/us-news/ruth-bader-ginsburg-world-leaders-celebrities-politicians-line-pay-tribute-n1240533

[3] https://www.jta.org/2020/09/18/united-states/ruth-bader-ginsburg-first-jewish-woman-to-serve-on-supreme-court-dies-at-87

[4] Costanzo Preve, L’alba del Sessantotto. Una interpretazione filosofica, Petite Plaisance, Pistoia, 2018, pp. 21-4

Marco Ghisetti è dottore in Politica Mondiale e Relazioni Internazionali e in Filosofia. Ha lavorato e studiato in Europa, Russia ed Australia. Si occupa principalmente di geopolitica, sia pratica che teorica, teoria politica e filosofia politica, con particolare attenzione per le correnti Neo-Eurasiariste e il pensiero comunitarista. Collabora con la rivista di geopolitica "Eurasia" e l'Osservatorio Globalizzazione.

Post a Comment


доступен плагин ATs Privacy Policy ©

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Questo sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell’utente oppure che consentono l’accesso ad informazioni sul terminale dell’utente. I cookie permettono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure ed infine per l’analisi dell’uso del sito da parte dei visitatori. Accettando i cookie oppure navigando il sito, il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all’accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale.